Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
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Dal 6 maggio 2019 è in vigore il Dm 25 gennaio 2019 sulla sicurezza antincendio nelle abitazioni
che introduce misure di prevenzione commisurate all’altezza degli edifici.
Da precisare che per “altezza antincendi” negli edifici civili si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso e non l’altezza di gronda.
Il decreto, che aggiorna il Decreto Ministero dell’ Interno n. 246 del 16 maggio 1987 identifica quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Bozza delle modifiche al DM 03.08.2015 per le attività non normate.
Il decreto introduce due elementi
- l’ampliamento del campo di applicazione;
- l’obbligatorietà dell’utilizzo del codice per la progettazione delle attività tradizionalmente ‘non normate’, in sostituzione dei ‘criteri tecnici di prevenzione incendi’
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