PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI
Il 7 novembre 2024, INAIL ha pubblicato il documento intitolato “Prevenzione incendi per attività commerciali - La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi,” disponibile sul portale INAIL. Questo documento, realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, fornisce una guida per i professionisti e i responsabili della sicurezza antincendio nelle attività commerciali, con approfondimenti sulle normative e i requisiti tecnici.
Il documento si riferisce al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche) e si concentra sulla Regola Tecnica Verticale V.8, pensata per le attività commerciali con superficie superiore a 400 m². L'approccio adottato si basa sul modello prestazionale, offrendo flessibilità nella progettazione e permettendo sia soluzioni prescrittive che alternative, in linea con le normative di prevenzione antincendio.
Strutturato in modo dettagliato, il documento analizza gli obiettivi della prevenzione incendi, le differenze tra metodologie prescrittive e prestazionali e la gestione della sicurezza in contesti commerciali. È inclusa una sezione di confronto tra gli esiti delle progettazioni prescrittiva e prestazionale, che permette di valutare l'efficacia delle due metodologie. Tra gli argomenti trattati si evidenziano la compartimentazione degli ambienti, i percorsi di esodo, e l'installazione di dispositivi di rilevamento e spegnimento del fuoco, calibrati in base al rischio specifico dell’attività.
Le linee guida rappresentano uno strumento fondamentale per una progettazione antincendio sicura e conforme alle normative, supportando i responsabili nella scelta delle soluzioni più adatte alle caratteristiche delle attività commerciali.
31/12/2024 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE ALBERGHIERE
Il 31 dicembre 2024 scade il termine per il completamento dell’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle disposizioni di prevenzione degli incendi.
Secondo l'art. 12-bis della legge 24 febbraio 2023, n. 14, la proroga al 31 dicembre 2024 è riservata solamente a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, e che hanno presentato al Comando dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2023 la SCIA parziale delle attività ricettive turistico-alberghiere, attestante il rispetto di almeno SEI delle prescrizioni di adeguamento, individuate dalle specifiche regole tecniche.
Nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, i titolari delle attività sono tenuti ad applicare specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio
CHIARIMENTI SUL DECRETO CONTROLLI ANTINCENDIO
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare di chiarimento in merito al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2022 che ha prorogato al 25 settembre 2023 le disposizioni previste all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.
La disposizione conferma la vigenza delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 e, in particolare, dall’articolo 3 “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
Pertanto dal 25 settembre 2022 si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.
MARCATURA CE DI MATERASSI ANTIDECUBITO
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare di chiarimento sull'obbligo della marcatura CE di materassi antidecubito, lettini ed altri mobili imbottiti da utilizzare nelle strutture sanitarie.
Per i materassi antidecubito destinati alla degenza è richiesta la classificazione 1IM oltre alla marcatura CE prevista dal decreto legislativo 137/2022.
Per altri manufatti di tipo imbottito ad uso diagnostico, quali sedute, lettini o poltrone odontoiatriche, è sufficiente la marcatura CE.
AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI A PAGAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’intermo 11 ottobre 2024 inerente l’aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Gli adeguamenti delle tariffe riguardano i servizi di prevenzione incendi, i servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed i servizi tecnici resi dalla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Il decreto entra in vigore il 24 ottobre 2024. Di seguito il link alla G.U.
PROROGA al 25 settembre 2025 dell'attuazione dell'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 per la QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI ANTINCENDIO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno 13 settembre 2024 che all'art. 1 prevede la proroga al 25 settembre 2025 dell'attuazione dell'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, relativo alla qualificazione per i tecnici manutentori.
L’art. 2 del decreto inoltre stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.M. 1 settembre 2021 hanno svolto attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di qualificazione.
Il decreto entra in vigore il 19 settembre 2024.
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